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STATUTO
della
PRO PONTE TRESA
I. NORME GENERALI
Art. 1
Ragione sociale
La PRO PONTE TRESA è un’associazione apartitica e aconfessionale retta dal presente statuto e dagli articoli 60 segg. del Codice Civile Svizzero
Art. 2
Sede
La sede sociale è a Ponte Tresa.
Art. 3
Scopo
La PRO PONTE TRESA ha per scopo di:
a) promuovere con ogni mezzo idoneo la valorizzazione della regione, tutelarne la bellezza e le tradizioni culturali e folcloristiche;
b) collaborare a iniziative turistiche nella regione;
c) mantenere contatti con associazioni similari svizzere ed estere.
Art. 4
Attività
La PRO PONTE TRESA tende a conseguire il suo scopo provvedendo a:
a) organizzare e/o prestare la propria collaborazione per intrattenimenti e spettacoli;
b) organizzare e/o prestare la propria collaborazione per ogni iniziativa che tenda a valorizzare il nostro patrimonio artistico-culturale.
Art. 5
Mezzi
La PRO PONTE TRESA finanzia le proprie attività con il patrimonio sociale che è alimentato:
a) dalle quote sociali;
b) dai contributi volontari di terzi, legati, doni, elargizioni ecc.
I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale. Essi non rispondono degli obblighi della PRO PONTE TRESA.
Art. 6
Responsabilità
Per i propri obblighi la PRO PONTE TRESA risponde unicamente con beni sociali.
Art. 7
Anno sociale
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
II. SOCI
Art. 8
Soci
L’Associazione è composta da soci attivi e da soci onorari:
a) Può essere socio della PRO PONTE TRESA ogni persona fisica o giuridica che abbia interesse al conseguimento dello scopo sociale ed accetti lo statuto.
Con il pagamento della tassa ogni contribuente è considerato socio della PRO PONTE TRESA per l’anno sociale. I membri del Comitato direttivo sono soci attivi pur essendo esonerati dal pagamento.
Dietro restituzione della quota sociale entro un mese dal versamento, il Comitato Direttivo può rifiutare l’ammissione del richiedente, anche senza indicazione del motivo.
Contro la decisione di rifiuto è ammesso ricorso all’Assemblea, la quale decide inappellabilmente senza l’obbligo di dovere motivare la propria decisione.
b) L’Assemblea può nominare socio onorario colui che si è particolarmente distinto contribuendo all’attività dell’Associazione.
Egli è dispensato dal pagamento della quota sociale ma conserva i diritti e gli obblighi di socio attivo.
III. ORGANI
Art. 9
Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea (artt. 10-18);
il Comitato Direttivo (artt. 19-24);
l’Ufficio Presidenziale (artt. 25-27);
l’Ufficio di Revisione (artt. 28-30).
IV. ASSEMBLEA
Art. 10
Assemblea
L’Assemblea è la riunione dei soci ed è l’organo supremo dell’Associazione.
Art. 11
Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea:
a) delibera sull’attività annuale, sulla gestione, sui conti consuntivi e preventivi;
b) nomina il Comitato Direttivo, l’Ufficio di Revisione;
c) decide se stare in lite, transigere o compromettere;
d) adotta e modifica gli statuti ed i regolamenti;
e) decide lo scioglimento dell’Associazione;
f) stabilisce la tassa sociale;
g) elegge i soci onorari.
Art. 12
Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria si riunisce una volta all’anno entro il 30 aprile.
Art. 13
Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata:
a) quando il Comitato Direttivo lo reputi necessario;
b) quando la convocazione è richiesta da almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.
La domanda deve essere motivata e deve indicare gli oggetti da trattare.
Il Comitato Direttivo convoca l’Assemblea straordinaria entro un mese dalla domanda.
La convocazione deve indicare le trattande.
Art. 14
Convocazione dell’Assemblea
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Comitato Direttivo con avviso scritto almeno 7 giorni prima della riunione.
L’avviso deve indicare il giorno, l’ora, il luogo dell’Assemblea e contenere l’elenco delle trattande all’ordine del giorno.
Art. 15
Numero legale dell’assemblea
L’Assemblea si costituisce e delibera validamente, a voto aperto, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 16
Maggioranza e computo dei voti
L’Assemblea decide a maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di parità decide il voto di colui che presiede l’Assemblea.
Art. 17
Interpellanze e nuove proposte
Dopo le deliberazioni sugli oggetti all’ordine del giorno, ogni socio può interpellare il Comitato Direttivo per essere informato su tutto quanto concerne l’attività della PRO PONTE TRESA, e formulare eventuali proposte.
Art. 18
Compiti del segretario-cassiere
Il Segretario-Cassiere della PRO PONTE TRESA tiene il verbale delle assemblee ordinarie e straordinarie e delle sedute del Comitato Direttivo, la contabilità ed è responsabile della conservazione degli atti.
V. COMITATO DIRETTIVO
Art. 19
Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo si compone da 4 a 9 membri.
Esso resta in carica per 1 anni.
Il Comitato Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Cassiere. Questi ultimi formano l’Ufficio presidenziale.
Art. 20
Competenze del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo ha tutte le competenze non riservate all’Assemblea ed in particolare:
a) ripartisce le cariche nel suo seno;
b) nomina le commissioni speciali che ritenesse opportune, designandone il Presidente fra i membri del Comitato Direttivo;
c) esegue le decisioni dell’Assemblea e provvede alla gestione della PRO PONTE TRESA;
d) prepara i bilanci preventivi e consuntivi, come pure le relazioni ed i regolamenti da sottoporre all’Assemblea;
e) rappresenta ed impegna la PRO PONTE TRESA di fronte a terzi con la firma individuale del Presidente. Può conferire tale diritto di firma individuale anche ad altri due suoi membri;
f) fissa la tassa sociale da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;
g) cura in genere gli interessi della società e prende tutte le iniziative che giudica opportune e conformi agli scopi della società.
Art. 21
Convocazione del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente (o dal Vice-Presidente):
a) quando egli lo reputa necessario;
b) quando ciò sia richiesto da almeno tre membri;
I membri del Comitato Direttivo devono essere convocati personalmente almeno cinque giorni prima della seduta.
I membri che disertano per tre volte consecutive le sedute del Comitato senza giustificazione, saranno ritenuti dimissionari e pertanto radiati d’ufficio e sostituiti alla prossima riunione dell’Assemblea.
Art. 22
Numero legale del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo può deliberare validamente quando sia presente almeno un terzo dei membri.
Art. 23
Maggioranza e computo dei voti
Il Comitato Direttivo decide a maggioranza dei voti presenti.
In caso di parità decide il voto di colui che presiede la riunione.
Art. 24
Dimissioni
Ogni membro del Comitato Direttivo deve comunicare le proprie dimissioni per iscritto all’Ufficio Presidenziale.
Salvo dichiarazione contraria, le dimissioni hanno effetto immediato.
VI. UFFICIO PRESIDENZIALE
Art. 25
Ufficio Presidenziale
L’Ufficio presidenziale è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario-Cassiere.
Art. 26
Competenze dell’Ufficio Presidenziale
L’Ufficio Presidenziale provvede al disimpegno di tutte le pratiche amministrative, contabili e di corrispondenza, incassi e pagamenti ecc. della PRO PONTE TRESA e presenta proposte al Comitato Direttivo.
Art. 27
Convocazione dell’Ufficio Presidenziale
Esso è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene necessario o quando gli altri due membri ne fanno esplicita richiesta.
VII. UFFICIO DI REVISIONE
Art. 28
Ufficio di Revisione
L’Ufficio di Revisione è composto di due membri ed un supplente.
I membri restano in carica un anno e possono essere rieletti.
Art. 29
Competenze dell’Ufficio di Revisione
L’Ufficio di Revisione esamina i conti e la gestione annuale della PRO PONTE TRESA.
La relazione scritta sull’esame dei conti dovrà essere consegnata al Comitato Direttivo al più tardi due settimane prima dell’Assemblea per l’esame dei conti.
Art. 30
Esercizio sociale
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
VIII. SCIOGLIMENTO
Art. 31
Scioglimento
In caso di scioglimento della PRO PONTE TRESA il patrimonio sociale passa al Comune di Ponte Tresa, che lo amministrerà e/o lo riconsegnerà ad un’associazione di Ponte Tresa avente scopo analogo.
IX. APPROVAZIONE DELLO STATUTO E ENTRATA IN VIGORE
Art. 32
Approvazione dello statuto, entrata in vigore e revisioni
Questo statuto è approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci della PRO PONTE TRESA il 13 febbraio 1998, entra immediatamente in vigore ed abroga quello del 1° giugno 1977.
L’ultima revisione dello statuto è stata approvata durante l’assemblea straordinaria del 23 novembre 2011.
Per l’Assemblea Generale della PRO PONTE TRESA:
Il Presidente: La Segretaria:
Sandro Iseli Manuela Piatti
/ Statuto